Art. 9
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[1]Le fedi di deposito indicano:
[2]1° Il nome, cognome, la condizione e il domicilio del depositante;
[3]2° Il luogo del deposito;
[4]3° La natura e quantita' della cosa depositata, col nome piu' noto in commercio, e con le altre circostanze che si reputino meglio opportune a stabilirne l'identita';
[5]4° Se la merce sia o no sdaziata, se sia o no assicurata.
Testo in vigore dal 22 luglio 1871 al 16 dicembre 2009
