Art. 8
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1871 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I Magazzini generali sono responsabili della conservazione e custodia delle merci e derrate in essi depositate, ad esclusione delle avarie e cali naturali provenienti dalla natura e condizione delle merci e derrate, e dai casi di forza maggiore.
Testo in vigore dal 22 luglio 1871 al 16 dicembre 2009
