Art. 6
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[1]Qualunque mutazione si voglia introdurre nelle condizioni di deposito, nelle guarentigie o nelle tariffe, e in genere nell'ordinamento del Magazzino, dovra' colle stesse forme prescritte agli articoli 4 e 5 essere annunziata al pubblico due mesi prima di essere posta in atto.
[2]Codeste mutazioni inoltre, quando inducano degli aggravi, ovvero delle diminuzioni di guarentigia a pregiudizio dei depositanti o dei loro aventi causa, non saranno applicabili ai depositi fatti anteriormente al giorno in cui vanno in vigore.
Testo in vigore dal 22 luglio 1871 al 7 maggio 1882
