Art. 4
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Tre copie autentiche dell'atto predetto debbono essere consegnate, una al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, l'altra alla Segreteria del Tribunale di Commercio del luogo o di quello che ne fa le veci, la terza alla Segreteria della Camera di Commercio ed Arti che ha giurisdizione ove il Magazzino generale deve essere istituito.
Testo in vigore dal 22 luglio 1871 al 16 dicembre 2009
