Art. 39
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[1]L'applicazione delle pene e' promossa dal Pubblico Ministero avanti il Tribunale correzionale.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
[3]Dato a Roma addi' 3 luglio 1871.
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco.
[6]Castagnola.
Testo in vigore dal 22 luglio 1871 al 16 dicembre 2009
