Art. 38
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Per le contravvenzioni al disposto degli articoli 2, 4, 5, 6 e 7, si incorrera' nella pena della multa da lire 51 a 5,000, salvi i casi di maggiori pene quando il fatto possa costituire un reato preveduto dal Codice penale, e salva l'azione civile dei danni agli interessati a termini di Legge.
Testo in vigore dal 22 luglio 1871 al 16 dicembre 2009
