Art. 32
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[1]I Magazzini rispondono verso l'Erario pubblico dei diritti e dei dazi dovuti sopra le merci di cui assumono il deposito.
[2]Essi sono sottoposti ai regolamenti che potranno imporsi dall'Amministrazione delle Gabelle, previo Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 22 luglio 1871 al 16 dicembre 2009
