Art. 25
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[1]Il possessore di una nota di pegno non puo' agire contro i beni del debitore, ne' contro i giranti responsabili solidariamente per titolo di garanzia, se prima non ha esperimentata la sua azione sul pegno.
[2]I termini stabiliti dal Codice di Commercio per agire contro i giranti, corrono dal giorno in cui e' compiuta la vendita della merce.
Testo in vigore dal 22 luglio 1871 al 16 dicembre 2009
