Art. 24
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[1]Il possessore della nota di pegno esercita il suo diritto sul prezzo del pegno e sulle somme che lo rappresentano in tutto od in parte, dipendentemente da assicurazioni.
[2]I soli crediti che hanno prelazione sovra esso sono quelli dei diritti di Dogana o dazi dovuti sul pegno, di tassa sulla vendita e delle spese di deposito, di custodia, di conservazione e salvamento.
[3]Se vi e' residuo, rimane in deposito nella cassa del Magazzino generale a disposizione del possessore della fede.
Testo in vigore dal 22 luglio 1871 al 16 dicembre 2009
