Art. 23
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1871 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
La vendita a causa del non seguito pagamento non puo' essere sospesa per fallimento, ne' per morte del debitore, ne' per altra causa qualunque di sospensione dei suoi pagamenti.
Testo in vigore dal 22 luglio 1871 al 16 dicembre 2009
