Art. 22
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[1]Il possessore della nota di pegno non pagata alla scadenza, dopo averla protestata secondo le disposizioni del Codice di Commercio relative ai biglietti all'ordine, puo' otto giorni dopo, compreso quello del protesto, far vendere il pegno agli incanti, senza forme giudiziarie.
[2]Il girante che abbia pagato il possessore e' surrogato ne' suoi diritti e puo' far procedere alla vendita otto giorni dopo la scadenza e senza obbligo di costituzione in mora.
Testo in vigore dal 22 luglio 1871 al 16 dicembre 2009
