Art. 2
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[1]Le persone, le Societa', i Corpi morali che vogliano istituire ed esercitare un Magazzino generale, devono fare risultare da atto notarile:
[2]1° Il loro nome e il loro domicilio;
[3]2° Il capitale col quale viene istituito il Magazzino generale e le guarentigie che sono offerte ai depositanti ed ai loro aventi ragione;
[4]3° Le indicazioni precise e particolareggiate dei luoghi destinati al Magazzino, alle operazioni di registrazione, di vendita, ecc.;
[5]4° Le forme precise delle fedi di deposito, delle note di pegno e delle girate che vi si riferiscono;
[6]5° La nozione esatta degli obblighi che l'Amministrazione del Magazzino assume rispetto all'introduzione ed alla estrazione delle merci, alla conservazione loro, alle avarie ed ai cali che vi si possono verificare;
[7]6° Infine la indicazione precisa della tariffa dei prezzi da pagarsi sia pel deposito delle merci, sia per tutte le altre operazioni che il Magazzino deve compiere.
Testo in vigore dal 22 luglio 1871 al 16 dicembre 2009
