Art. 17
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1871 al 7 maggio 1882. Leggi il testo vigente →
[1]Prima della trascrizione prescritta dagli articoli precedenti non ha effetto la costituzione del pegno rimpetto all'istituzione ed ai terzi.
[2]Se non sono identiche le dichiarazioni scritte sulla fede e sulla nota di pegno, quella che fu prima trascritta sul registro produce effetto legale sino al giudizio di falso.
Testo in vigore dal 22 luglio 1871 al 7 maggio 1882
