Art. 14
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 maggio 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
La prima girata della nota di pegno deve contenere la dichiarazione della somma del credito, per cui e' fatta, degli interessi dovuti e della scadenza, e deve essere trascritta con le dette indicazioni sulla fede di deposito colla firma del giratario della nota di pegno stessa.
Testo in vigore dal 7 maggio 1882 al 16 dicembre 2009
