Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1871 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]La fede e la nota di pegno unite o separate sono trasferibili mediante girata che dovra' portare la data del giorno in cui e' fatta.

[2]La girata dei due titoli fa fede del trasferimento della proprieta' delle merci depositate; la girata della sola nota di pegno prova che le merci sono date in pegno al giratario, e quella della sola fede conferisce al giratario la facolta' di disporne, salvo i diritti del creditore munito della nota di pegno.

Testo in vigore dal 22 luglio 1871 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1871-07-03;340~art13 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari