Art. 13
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[1]La fede e la nota di pegno unite o separate sono trasferibili mediante girata che dovra' portare la data del giorno in cui e' fatta.
[2]La girata dei due titoli fa fede del trasferimento della proprieta' delle merci depositate; la girata della sola nota di pegno prova che le merci sono date in pegno al giratario, e quella della sola fede conferisce al giratario la facolta' di disporne, salvo i diritti del creditore munito della nota di pegno.
Testo in vigore dal 22 luglio 1871 al 16 dicembre 2009
