Art. 10
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1871 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Alla fede di deposito va congiunta la nota di pegno, nella quale sono ripetute le stesse indicazioni.
[2]Questi titoli devono essere staccati da apposito registro a matrice da conservarsi presso il Magazzino.
Testo in vigore dal 22 luglio 1871 al 16 dicembre 2009
