Art. 1
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[1]I Magazzini generali hanno per oggetto:
[2]1° Di provvedere alla custodia e alla conservazione delle merci e derrate di qualsivoglia provenienza o destinazione che vi sono depositate;
[3]2° Di rilasciare speciali titoli di commercio, col nome di fedi di deposito e note di pegno.
Testo in vigore dal 22 luglio 1871 al 16 dicembre 2009
