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Il Governo, ad istanza degl'interessati, ed a loro spese, in appendice alla piu' prossima pubblicazione degli estratti delle dichiarazioni, dara' notizia degli annullamenti, delle modificazioni e dei trasferimenti ordinati dall'autorita' giudiziaria, come pure di quelli consentiti dalle parti, o avvenuti per successione.
Testo in vigore dal 28 agosto 1875 al 16 dicembre 2009
