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[1]Il tempo utile per la dichiarazione e per i depositi richiesti a guarentigia dei diritti d'autore, e' di tre mesi dalla pubblicazione delle opere o delle parti di esse, o rispettivamente dalla prima rappresentazione delle opere adatte a pubblico spettacolo.

[2]La dichiarazione ed il deposito tardivi saranno egualmente efficaci, eccetto il caso in cui nel tempo scorso fra la scadenza del suddetto termine, ed il tempo in cui si effettuano la dichiarazione ed il deposito, altri abbia riprodotta l'opera, o incettato dall'estero copie per ispacciarle.

[3]In tal caso l'autore non potra' opporsi allo spaccio di quel numero di copie che gia' si trovi stampato o incettato dall'estero. In difetto di accordi sul modo e sulle cautele per applicare la presente disposizione, l'autorita' giudiziaria decidera'.

Testo in vigore dal 28 agosto 1875 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1875-08-10;2652~art5 · fonte del testo

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