Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 giugno 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 18 maggio 1882, n. 756.
Abrogato dal 11 giugno 1882
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Articolo abrogato dalla l. 18 maggio 1882, n. 756.
Abrogato dal 11 giugno 1882
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3 versioni dal 1875
Confronto con la versione in vigore dal 28 agosto 1875 al 11 giugno 1882. 27 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Niuno potra' rappresentare od eseguire un'opera adatta a pubblico spettacolo e soggetta al diritto esclusivo indicato all'articolo 1, senza il consenso dell'autore o dei suoi aventi causa.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 MAGGIO 1882, N. 756
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 18 maggio 1882, n. 756
La L. 18 maggio 1882, n. 756 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'articolo 2 dalla legge 10 agosto 1875, n. 2652 (Serie 2ª), e' abrogato, e sono sostituite le seguenti disposizioni: a) Niuno potra' rappresentare o eseguire un'opera adatta a pubblico spettacolo, un'azione coreografica o una qualunque composizione musicale, soggetta al diritto esclusivo sanzionato coll'articolo 1, se non ne ottenga il consenso dall'autore o dai suoi aventi causa. La prova scritta del consenso, comunque legalizzata, dovra' essere presentata e rilasciata al prefetto della provincia, che in difetto, sulla dichiarazione della parte, proibira' la rappresentazione o esecuzione; b) La rappresentazione o esecuzione abusiva sia totale, sia parziale, sia comunque fatta con aggiunte, riduzioni o varianti, sara' punita con multa estensibile fino a cinquecento lire, salvo il risarcimento dei danni e interessi, e salve le pene maggiori da applicarsi nei casi di furto, di frode o di falsita', in conformita' con la legge penale; c) Le azioni penali a tutela dei diritti d'autore, derivanti sia dalle presenti disposizioni, sia dalle leggi 25 giugno 1865, n. 2337, e 10 agosto 1875, n. 2652, saranno esercitate d'ufficio".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1875-08-10;2652~art2 · fonte del testo
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