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[1]Lo scrittore di un libretto o di un componimento qualunque posto in musica, non puo' disporre del diritto di riprodurre e spacciare la musica: ma il compositore dell'opera musicale puo' farla riprodurre e spacciare congiuntamente alle parole, a cui la musica e' applicata.

[2]Lo scrittore in tal caso ha il diritto medesimo concesso dall'articolo precedente, a chi ha in comune con altri il diritto di autore sopra una stessa opera.

Testo in vigore dal 5 luglio 1865 al 5 dicembre 1925

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1865-06-25;2337~art6 · fonte del testo

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