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[1]Quando il diritto esclusivo di pubblicare, di riprodurre o di spacciare un'opera appartiene in comune a piu' individui, si presume sino a prova contraria, che tutti ne abbiano una parte eguale, e ciascuno di essi puo' esercitare per intiero quel diritto, salva agli altri la facolta' di ottenere il compenso della parte che loro spetta.

[2]In caso di cessione sono tenuti in solido a questo compenso il cedente ed il cessionario, se a quest'ultimo era noto che il diritto cedutogli apparteneva in comune anche ad altri.

Testo in vigore dal 5 luglio 1865 al 5 dicembre 1925

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1865-06-25;2337~art5 · fonte del testo

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