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[1]Se il giorno in cui la presente legge va in vigore, i diritti di autore sopra una sua opera riconosciuti da leggi precedenti sono estinti in ciascuna delle provincie dello Stato, niuno potra' farli rivivere invocando la nuova legge.
[2]Ma se questi diritti esistono ancora in tutto lo Stato, o in alcune provincie, l'autore, purche' non li abbia gia' alienati, ovvero i suoi rappresentanti per successione legittima o testamentaria che li posseggono, sono ammessi ad invocare l'applicazione di questa nuova legge, estendendone l'effetto a tutto il Regno pel tempo che resta, sottraendo rispettivamente da' termini da essa indicati quello ch'e' gia' scorso dalla prima pubblicazione dell'opera.
[3]Se l'alienazione dell'esercizio dei diritti di autore avvenuta prima che la presente legge entri in esecuzione, fu fatta per un tempo determinato, e se giunto il termine da essa prestabilito non e' ancora compiuta la durata di que' diritti misurata secondo le norme poste in questo articolo, l'autore o chi lo rappresenta rientra pel rimanente tempo nell'esercizio de' suoi diritti.
[4]Ne godra' invece l'acquisitore, se l'alienazione de' diritti d'autore a suo vantaggio fu fatta per tempo non definito o con espressa clausola che debba a lui giovare qualunque eventuale prolungamento o ampliazione de' diritti di autore.
[5]I beneficii di cui e' fatta menzione in questo articolo non sono conceduti se non a coloro che nel termine perentorio di tre mesi, dal giorno in cui va in esecuzione la presente legge, facciano esplicita dichiarazione di volersene giovare nelle forme prescritte dall'art. 20 per le opere di prima pubblicazione.
Testo in vigore dal 5 luglio 1865 al 13 dicembre 1865
