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[1]La omissione dell'inserzione prescritta nel secondo paragrafo dell'art. 28, ovvero la indicazione d'un prezzo sugli esemplari o sulle copie maggiore del dichiarato, quando non sia corretta con una dichiarazione suppletiva precedente allo spaccio, sono punite con multa che puo' estendersi sino a lire 1000.

[2]Nell'un caso e nell'altro e' fatta salva l'azione pel risarcimento del danno e pel pagamento del premio.

Testo in vigore dal 5 luglio 1865 al 5 dicembre 1925

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1865-06-25;2337~art36 · fonte del testo

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