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In qualunque stadio della durata del diritto esclusivo riservato all'autore, il giudice puo' nel silenzio delle parti ordinare che sieno depositati in un pubblico museo gli esemplari contraffatti, o i mezzi della contraffazione, se costituiscano opere d'arte di molto pregio.
Testo in vigore dal 5 luglio 1865 al 5 dicembre 1925
