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[1]Gli esemplari o le copie dell'opera contraffatta ed i mezzi della contraffazione, quando per la natura loro non possono essere destinati alla riproduzione di opere diverse dalla contraffatta, saranno distrutti, se la parte lesa non ne chiegga l'aggiudicazione per un prezzo determinato in diffalco de' danni e degli interessi, ovvero se il contraffattore non chiegga che sieno sottoposti a sequestro fino a che duri il diritto esclusivo riservato all'autore.
[2]Il giudice deve sempre accogliere questa ultima domanda, e darle la preferenza sull'altra.
[3]L'aggiudicazione sara' conceduta dal giudice pel prezzo indicato da chi la chiese, quando questo prezzo non e' contraddetto dalla parte avversa. Nel caso opposto sara' ordinata un'estimazione per mezzo di periti, ed il giudice fissera' d'ufficio il prezzo, lasciando libero al richiedente di accettarlo o di ritirare la sua domanda.
Testo in vigore dal 5 luglio 1865 al 5 dicembre 1925
