Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1865 al 5 dicembre 1925. Leggi il testo vigente →
[1]Colui che vuol giovarsi della facolta' conceduta nel secondo paragrafo dell'art. 9 deve presentare al Prefetto una dichiarazione scritta, nella quale indichi distintamente il suo nome ed il suo domicilio, l'opera che vuol riprodurre e il modo della riproduzione, il numero degli esemplari ed il prezzo che sara' da lui segnato sopra ciascuno d'essi, aggiungendovi l'esplicita offerta di pagarne il premio nella somma del ventesimo del montare del prezzo moltiplicato pel numero degli esemplari a colui o a coloro che provino avervi diritto.
[2]Queste dichiarazioni devono essere inserite almeno due volte alla distanza di 15 giorni l'una dall'altra, cosi' in un giornale destinato agli annunzi giudiziali nel luogo ove si fa la riproduzione, come nella Gazzetta ufficiale del Regno.
[3]In capo ad ogni trimestre saranno anche riassunte in uno specchio le dichiarazioni fatte nel corso del trimestre, e pubblicate in seguito a quelle di cui e' fatta menzione nel secondo paragrafo dell'articolo precedente.
Testo in vigore dal 5 luglio 1865 al 5 dicembre 1925
