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[1]La dichiarazione ed il deposito debbono farsi al piu' tardi dentro il mese di giugno per le opere o pe' volumi pubblicati sino a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente.
[2]La dichiarazione ed il deposito tardivi saranno egualmente efficaci, eccetto il caso in cui nel tempo scorso fra il 30 giugno suddetto ed il tempo in cui si effettuano la dichiarazione ed il deposito, altri abbia riprodotta l'opera, o incettate dall'estero copie per ispacciarle.
Testo in vigore dal 5 luglio 1865 al 5 dicembre 1925
