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[1]Colui che inserisce un lavoro sia in una volta sola, sia a brani successivi in un giornale o in qualunque altra pubblicazione periodica, deve dichiarare in fronte al lavoro inserito o al primo brano d'esso se intende conservare i diritti d'autore.
[2]Il difetto di questa dichiarazione abilita altri giornali, o altre opere periodiche alla riproduzione, purche' indichino la fonte da cui e' estratto il lavoro ed il nome dell'autore; ma non conferisce ad altri la facolta' di pubblicarlo separatamente.
[3]Allorche' l'autore o chi puo' esercitarne i diritti intende eseguire simile pubblicazione a parte, deve fare il deposito e la dichiarazione richiesta dall'art. 20, indicando con precisione quando incomincio' e quando fini' la pubblicazione fatta la prima volta nel giornale o in altra opera periodica; e se l'opera inserita e' in piu' volumi, indichera' in quale anno fu compiuta la prima pubblicazione della materia contenuta in ciascuno dei volumi ristampati a parte, a misura che va facendo di questi il successivo deposito.
Testo in vigore dal 5 luglio 1865 al 5 dicembre 1925
