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Nella dichiarazione concernente opere o composizioni musicali atte alla rappresentazione, sara' esplicitamente detto se furono o se non furono rappresentate prima della pubblicazione; e nel caso affermativo, sara' con precisione indicato l'anno ed il luogo in cui ne fu fatta la prima rappresentazione.

Testo in vigore dal 5 luglio 1865 al 5 dicembre 1925

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urn:nir:stato:legge:1865-06-25;2337~art21 · fonte del testo

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