Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1865 al 5 dicembre 1925. Leggi il testo vigente →

[1]Sono assimilate alla pubblicazione riservata all'autore di un'opera:

[2]La stampa o altro simile modo di pubblicazione delle improvvisazioni, delle letture e degli insegnamenti orali, quantunque fatti in pubblico e trascritti mediante la stenografia o altrimenti;

[3]La stampa o altro simile modo di pubblicazione delle opere o composizioni adatte a pubblici spettacoli, rappresentate od eseguite in pubblico sopra manoscritti dell'autore;

[4]La rappresentazione o l'esecuzione di un'opera o di una composizione adatta a pubblico spettacolo inedita e non mai rappresentata o eseguita in pubblico;

[5]La esecuzione di opere d'arte fatte sopra abbozzi dell'autore;

[6]I discorsi tenuti in adunanze pubbliche sopra argomento di interesse politico o amministrativo e quelli specialmente tenuti nelle Camere legislative possono essere liberamente pubblicati e riprodotti negli atti delle sedute e ne' giornali. Ma non possono essere riprodotti ne' come pubblicazione speciale di uno o piu' discorsi di un individuo, ne' come parte della raccolta delle sue opere.

Testo in vigore dal 5 luglio 1865 al 5 dicembre 1925

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1865-06-25;2337~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari