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[1]Sono assimilate alla pubblicazione riservata all'autore di un'opera:
[2]La stampa o altro simile modo di pubblicazione delle improvvisazioni, delle letture e degli insegnamenti orali, quantunque fatti in pubblico e trascritti mediante la stenografia o altrimenti;
[3]La stampa o altro simile modo di pubblicazione delle opere o composizioni adatte a pubblici spettacoli, rappresentate od eseguite in pubblico sopra manoscritti dell'autore;
[4]La rappresentazione o l'esecuzione di un'opera o di una composizione adatta a pubblico spettacolo inedita e non mai rappresentata o eseguita in pubblico;
[5]La esecuzione di opere d'arte fatte sopra abbozzi dell'autore;
[6]I discorsi tenuti in adunanze pubbliche sopra argomento di interesse politico o amministrativo e quelli specialmente tenuti nelle Camere legislative possono essere liberamente pubblicati e riprodotti negli atti delle sedute e ne' giornali. Ma non possono essere riprodotti ne' come pubblicazione speciale di uno o piu' discorsi di un individuo, ne' come parte della raccolta delle sue opere.
Testo in vigore dal 5 luglio 1865 al 5 dicembre 1925
