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[1]Nella cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro tipo che costituisca un mezzo di cui ordinariamente si fa uso per pubblicare o riprodurre un'opera d'arte, intendesi compresa la facolta' di pubblicarla o di riprodurla, se non sono patti espliciti in contrario, e se questa facolta' appartiene al possessore della cosa ceduta.

[2]La cessione di qualunque altra opera in uno o piu' esemplari non importa, in mancanza di un patto esplicito, l'alienazione del diritto di riprodurla.

Testo in vigore dal 5 luglio 1865 al 5 dicembre 1925

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1865-06-25;2337~art17 · fonte del testo

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