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[1]Un'opera drammatica o una composizione musicale adatta a pubblico spettacolo, dopo la sua pubblicazione completa fatta colla stampa, puo' essere rappresentata anche senza speciale consentimento dell'autore o di colui al quale e' passato il suo diritto, purche' coloro che vogliono rappresentarla gli paghino un premio corrispondente ad una quota parte del prodotto lordo dello spettacolo.

[2]In difetto di speciali accordi, questo premio sara' del 10 per cento, se l'opera rappresentata o la composizione musicale eseguita occupa l'intero spettacolo; nel caso contrario, sara' di una parte proporzionale a quella che l'opera o la composizione occupano nello spettacolo.

[3]La misura del 10 per cento puo' essere con Decreto Reale elevata sino al 12 per cento ed anche sino al 15 per i principali teatri del Regno.

[4]Nel caso di pubblico spettacolo gratuito, e' necessario il consenso dell'autore.

[5]Il diritto di rappresentazione ha la durata del diritto di autore sull'opera pubblicata.

[6]Ma se l'opera fu rappresentata anche prima d'essere pubblicata, il diritto di rappresentazione durera' tanto di meno quanto fu il tempo interceduto tra la prima rappresentazione, e la successiva pubblicazione dell'opera.

[7]Con ispeciale regolamento sara' provveduto alla esecuzione di questo articolo, e sara' indicato come e da chi debb'essere dichiarata la volonta' di rappresentare un'opera ed il modo di valutare il premio ed assicurarne il pagamento a chi vi ha diritto.

Testo in vigore dal 5 luglio 1865 al 12 settembre 1875

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1865-06-25;2337~art13 · fonte del testo

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