Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1865 al 5 dicembre 1925. Leggi il testo vigente →
Per la traduzione di un'opera scientifica o letteraria si godono i diritti di autore; e cosi' pure per la traduzione di un'opera d'arte, quando essa medesima costituisca un'altra opera d'arte, a termini dell'articolo precedente.
Testo in vigore dal 5 luglio 1865 al 5 dicembre 1925
