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L'aumento del reddito d'un fondo per fatto dell'irrigazione introdotta da Consorzi costituiti sotto la presente Legge, e muniti del Decreto Reale di cui nell'articolo 6, non e' soggetto ad imposta fondiaria per trent'anni, a contare dalla data del Decreto stesso.
Testo in vigore dal 7 giugno 1873 al 22 dicembre 2008
