Art. 9
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[1]In ogni controversia il conciliatore dovra' innanzi tutto procurare la conciliazione delle parti, facendone menzione nel verbale di udienza.
[2]Nelle cause inferiori alle lire cinquanta, in mancanza del verbale, ne fara' cenno nella sentenza.
Testo in vigore dal 17 giugno 1892 al 16 dicembre 2009
