Art. 8
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[1]Quando per qualsiasi cagione, manchino o siano impediti il conciliatore e il vice-conciliatore di uno degli uffici di conciliazione esistenti in un Comune, potra' con decreto del primo presidente, su parere del procuratore generale, essere incaricato temporaneamente da esercitarne ivi le funzioni il conciliatore o il vice-conciliatore di un altro ufficio dello stesso Comune.
[2]Se la mancanza o l'impedimento avvenga in un Comune avente un solo ufficio di conciliazione, potra', negli stessi modi, essere designato per la supplenza il conciliatore o vice-conciliatore del Comune piu' vicino; nel qual caso questi avra' diritto ad un'indennita' da determinarsi nel regolamento ed a carico del Comune ove si reca.
Testo in vigore dal 17 giugno 1892 al 16 dicembre 2009
