Art. 7
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 giugno 1892 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
L'avvocato ed il procuratore esercente rivestiti della qualita' di conciliatore o vice-conciliatore, non potranno prestare assistenza alle parti o rappresentarle davanti all'ufficio di conciliazione del quale sono titolari.
Testo in vigore dal 17 giugno 1892 al 16 dicembre 2009
