Art. 5
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[1]Non sono eleggibili all'ufficio di conciliatore o vice-conciliatore:
[2]1° gli ufficiali, impiegati ed agenti di pubblica sicurezza;
[3]2° gli esattori delle imposte;
[4]3° i funzionari dell'ordine giudiziario;
[5]4° gli alunni di cancelleria e gli uscieri;
[6]5° tutti coloro che sono dichiarati esclusi dall'ufficio di giurato od incapaci dagli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge 8 giugno 1874 n. 1937, colle modificazioni nei primi due articoli introdotte dall'art. 32 del R. decreto 1° dicembre 1889 n. 6509.
Testo in vigore dal 17 giugno 1892 al 16 dicembre 2009
