Art. 19
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L'ammissione al gratuito patrocinio per le cause di competenza dei conciliatori, le quali abbiano un valore superiore a cinquanta lire, vien fatta dalla Commissione presso il tribunale nel cui circondario dovra' aver luogo il giudizio, e con le condizioni e con le forme prescritte dalla legge 6 dicembre 1865 n. 2627.
Testo in vigore dal 17 giugno 1892 al 16 dicembre 2009
