Art. 18
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[1]Nelle cause di valore superiore alle lire cinquanta, sara' sempre redatto il processo verbale della istruzione.
[2]Gli originali e le copie delle sentenze, i verbali di udienza, i decreti e tutti gli atti di qualsiasi natura sono scritti su carta da una lira.
[3]Resta pero' ferma la citazione per biglietto, giusta l'articolo 133 del Codice di procedura civile.
[4]Per le cause di valore inferiore alle lire cinquanta nulla e' innovato all'articolo 455 del Codice suddetto.
Testo in vigore dal 17 giugno 1892 al 16 dicembre 2009
