Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 giugno 1892 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Le sentenze dei conciliatori relative a controversie che eccedano le lire cinquanta, sono appellabili innanzi al pretore del mandamento nel termine di dieci giorni dalla loro notificazione.

[2]L'appello sara' proposto con le forme indicate nei capoversi 1, 2, 3 e 4 del detto articalo 459.

[3]Se il conciliatore ha ordinato l'esecuzione provvisoria della suddetta sentenza, puo' il pretore, su semplice reclamo della parte appellante, ordinare con suo decreto la sospensione dell'esecuzione.

Testo in vigore dal 17 giugno 1892 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1892-06-16;261~art17 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari