Art. 17
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[1]Le sentenze dei conciliatori relative a controversie che eccedano le lire cinquanta, sono appellabili innanzi al pretore del mandamento nel termine di dieci giorni dalla loro notificazione.
[2]L'appello sara' proposto con le forme indicate nei capoversi 1, 2, 3 e 4 del detto articalo 459.
[3]Se il conciliatore ha ordinato l'esecuzione provvisoria della suddetta sentenza, puo' il pretore, su semplice reclamo della parte appellante, ordinare con suo decreto la sospensione dell'esecuzione.
Testo in vigore dal 17 giugno 1892 al 16 dicembre 2009
