Art. 16
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Le sentenze dei conciliatori pronunciate nei giudizi in contraddittorio e le contumaciali non opponibili sopra domanda il cui valore non ecceda le cinquanta lire, sono esecutive due giorni dopo la loro notificazione, salvo il disposto dell'art. 459 del Codice di procedura civile.
Testo in vigore dal 17 giugno 1892 al 16 dicembre 2009
