Art. 15
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[1]Sono escluse dalla competenza dei conciliatori le controversie dalla legge assegnate alla Giuria nei luoghi ove saranno istituiti collegi di probi-viri.
[2]Sono parimenti escluse le controversie sulle imposte dirette od indirette, e sulle tasse, sia dello Stato, che dei Comuni e delle provincie e delle Camere di commercio.
Testo in vigore dal 17 giugno 1892 al 16 dicembre 2009
