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[1]Sono escluse dalla competenza dei conciliatori le controversie dalla legge assegnate alla Giuria nei luoghi ove saranno istituiti collegi di probi-viri.

[2]Sono parimenti escluse le controversie sulle imposte dirette od indirette, e sulle tasse, sia dello Stato, che dei Comuni e delle provincie e delle Camere di commercio.

Testo in vigore dal 17 giugno 1892 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1892-06-16;261~art15 · fonte del testo

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