Art. 10
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[1]Sono di competenza dei conciliatori:
[2]1° tutte le azioni personali e civili e commerciali relative ai beni mobili, il valore delle quali non ecceda le lire cento;
[3]2° le azioni relative alle locazioni di beni immobili, nel limite di lire cento, e quella di sfratto se la pigione od il fitto per la rimanente durata della locazione non eccede il detto valore;
[4]3° le azioni, per guasti e danni dati ai fondi, urbani o rustici, alle siepi, chiudende, alle piante ed ai frutti, purche' non implichino questioni di proprieta' o di possesso, e la domanda di rifacimento non ecceda le lire cento.
Testo in vigore dal 17 giugno 1892 al 16 dicembre 2009
