Art. 1
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[1]In ogni Comune vi ha un conciliatore.
[2]Nei Comuni divisi in mandamenti, vi sara' un conciliatore per ciascun mandamento.
[3]Nei Comuni divisi in borgate o frazioni o in quartieri, a norma degli articoli 135 e 136 della legge comunale e provinciale, potranno essere stabiliti per Decreto Reale uffici distinti di conciliazione.
[4]A ciascun ufficio di conciliazione e' di regola addetto un vice-conciliatore; e possono esservi addetti piu' vice-conciliatori ove il bisogno lo esiga.
Testo in vigore dal 17 giugno 1892 al 16 dicembre 2009
