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[1]Gli istitutori sono nominati in seguito a concorso per titoli e per esami.
[2]I vincitori del concorso sono assunti in servizio in qualita' di istitutori provvisori, e vi restano in prova un triennio; so la prova e' stata lodevole, vengono nominati effettivi; in caso contrario, sono dispensati dal servizio.
[3]Il servizio prestato nel triennio di prova e' valevole agli effetti della pensione.
Testo in vigore dal 22 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
