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[1]L'esattore che ritardi l'esecuzione dell'ordine di pagamento e' soggetto alle sanzioni stabilite dall'articolo 81 della legge 20 aprile 1871, n. 192, (serie 2ª).
[2]In tal caso le multe vanno a beneficio della Cassa-pensioni de' medici condotti che venisse istituita, ed intanto a favore del medico condotto del cui stipendio si tratti.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 14 luglio 1898.
[5]UMBERTO
[6]Pelloux.
[7]Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 26 luglio 1898 al 16 dicembre 2009
