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A misura che verranno a scadere i contratti in corso per l'esercizio delle esattorie delle imposte dirette, si aggiungera' agli obblighi degli esattori quello di dover soddisfare, nonostante la mancanza di fondi di cassa, gli ordini di pagamento emessi dai Comuni e dai Prefetti in favore dei medici, contemplati in questa legge; col diritto di percepire a carico del Comune l'interesse annuo del cinque per cento dalla data del pagamento, e di rivalersi di siffatta anticipazione e degli interessi sulle prime riscossioni di sovrimposte, di tasse e di entrate comunali, successive al pagamento delle somme anticipate.
Testo in vigore dal 26 luglio 1898 al 16 dicembre 2009
