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Verificandosi in corso d'anno un secondo ritardo, la Giunta provinciale amministrativa, udito il Comune, ed accertato il buon servizio del medico reclamante, puo' deliberare che anche le ulteriori rate da scadere nell'anno siano soddisfatte direttamente dall'esattore ai medici.
Testo in vigore dal 26 luglio 1898 al 16 dicembre 2009
